FEDERALISMO DEMOCRATICO E SOLIDALE
Perchè Democrazia Federalista Campania
Le modifiche al TITOLO V della parte II della Costituzione definiscono l’inizio di una nuova stagione per le istituzioni democratiche, nonché la nascita del partito Democrazia Federalista Campania.
Il 7 ottobre 2001 abbiamo votato con referendum popolare: il federalismo diventa legge costituzionale.
Il percorso che ha condotto all’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è stato lungo e accidentato.
Il 30 giugno del 1997 la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presenta alle Camere il testo di un progetto di legge costituzionale dal titolo “Revisione della parte seconda della costituzione”.
Il dibattito alla camera ha inizio il 26 gennaio 1998 e si interrompe già per sei mesi.
Il 18 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema, Presidente della Commissione Bicamerale, presenta una nuova proposta di legge costituzionale, dal titolo “Ordinamento federale della repubblica”, formulata tenendo conto degli esiti dei lavori della commissione bicamerale per le riforme costituzionali e del dibattito che ne è conseguito.
La I Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede referente inizia l’esame della proposta di legge nella seduta del 14 aprile 1999 e il 2 giugno 1999 costituisce un comitato ristretto che inizia i lavori per il nuovo testo di legge.
L’11 novembre 1999 la Commissione conclude l’esame del provvedimento e lo rimette all’esame dell’Assemblea; trasmesso al Senato, in data 17 novembre 2000 viene approvato senza modifiche.
L’iter legislativo continua e si conclude l’8 marzo 2001 in seduta definitiva.
Il testo della legge costituzionale è stato pubblicato sulla G.U. n.59 del 12 marzo 2001; il 13 marzo 2001 sono state depositate nella cancelleria della Corte di cassazione due richieste di referendum.
Il referendum popolare confermativo della legge costituzionale è stato infine indetto con D.P.R. 3 agosto 2001, pubblicato sulla G.U. n. 181/2001.
Il 7 ottobre 2001 è una data storica: un referendum sulla sovranità popolare, ovvero il referendum teoricamente il più importante della storia nazionale.
Quarantanove milioni di italiani sono chiamati alle urne per il primo referendum confermativo nella storia della Repubblica. Dovranno ratificare o bocciare la riforma costituzionale sul federalismo.La domanda che gli italiani troveranno sulla scheda è sintetica: "Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?"
Il si del referendum ha dotato il nostro programma di uno strumento legislativo forte, motore da cui far dipartire le nuove azioni istituzionali e governative: ratio et factum federalista ci consentiranno di attuare importanti cambiamenti per il nostro paese.
Democrazia Federalista Campania è nata per realizzare questo programma.
L’analisi del Titolo V ci consentirà di individuare tutte le novità introdotte, da cui devono muovere i nuovi provvedimenti, i nuovi strumenti, e nuovi progetti di sviluppo del territorio.
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 |
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VECCHIO TESTO DELLA COSTITUZIONE | IL NUOVO TESTO CONFERMATO DAL REFERENDUM del 7 ottobre 2001 |
Titolo V Le Regioni, le province, i Comuni |
Titolo V Le Regioni, le province, i Comuni |
Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni |
Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. |
Art. 115 Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione. |
Art. 115 Abrogato |
Art. 116 Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. |
Art 116 Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. 4 La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 117 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. |
Art.117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazio- ne per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art. 118 Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. |
Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. |
Art. 119 Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. |
Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
Art. 120 La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro |
Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. |
Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. |
Art. 122 Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. |
Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art.123 Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica |
Art. 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. |
Art. 124 Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. |
Art. 124 Abrogato |
Art. 125 |
Art. 125
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Art. 126 Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. |
Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Art. 127 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. |
Art. 127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. |
Art. 128 Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. |
Art. 128 Abrogato |
Art. 129 Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. |
Art. 129 Abrogato |
Art. 130 Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. |
Art. 130 Abrogato |
Art. 131 L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante. |
Art. 131 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna |
Art. 132 Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. |
Art. 132 Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. |
RIFLESSIONI SUL TITOLO V
Art. 114.
La novità sostanziale dell’articolo è insita proprio nella definizione di federalismo, per cui l’ente territoriale più piccolo, più vicino al cittadino è posto come primo. Gli enti territoriali sono definiti non più parti dello Stato, ma componenti con lo Stato, della Repubblica.
Comuni e Province vengono riconosciuti come enti autonomi nell’ambito dei principi fissati dalla costituzione.
Art.116
L’articolo definisce il livellamento tra le autonomie speciali e le altre autonomie per cui lo Stato conferisce anche alle Regioni a statuto ordinario forme di autonomia speciale riguardo alle seguenti materie di legislazione concorrente:
* Commercio con l’estero : le regioni possono intraprendere rapporti internazionali con l’UE, ma può esistere una politica estera solo statale.
tutela e sicurezza del lavoro;
* Istruzione, con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale,
* Professioni;
* Ricerca scientifica e tecnologica;
* Tutela della salute(qui si attende un’iniziativa del Governo tesa a rafforzare maggiormente il ruolo della Regione).
* Alimentazione
* Ordinamento sportivi;
* Protezione civile;
* Governo del territorio;
* Porti ed aeroporti civili;ù
* Grandi reti di trasporto e di navigazione;
* Ordinamento della comunicazione;
* Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
* Previdenza integrativa e complementare;
* Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
* Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
* Casse di risparmio,aziende di credito a carattere regionale
* Enti di credito fondiario ed agrario.
Inoltre possono essere oggetto di estensione dell’autonomia statale anche l’organizzazione del giudice di pace, le norme generali sull’istruzione(salva l’autonomia scolastica ed esclusa la formazione scolastica), la tutela dell’ambiente, dell’eco-sistema e dei beni culturali.
Art. 117
L’articolo 117 definisce il riparto delle competenze tra Stato e Regione:
le Regioni hanno tutte le competenze legislative tranne che per le materie contenute nell’elenco dell’articolo. Inoltre si dispone per la prima volta per lo Stato e le Regioni, il rispetto di obblighi e vincoli internazionali.
La funzione legislativa è ripartita in tre elenchi:
* materie esclusivamente di competenza dello stato;
* materie dove concorrono sia lo stato per la determinazione di principi generali che la regione per la potestà legislativa;
* materie delle regioni.
Per alcune materie contenute nell’elenco di competenza statale si prevede una legge statale che disciplini forme di coordinameno tra Stato e Regioni: tra queste evince la necessità di dare competenza regionale sulla sicurezza e l’ordine pubblico, e la tutela dei beni culturali.
Un elemento nuovo è che nelle materie su cui concorrono Stato e Regioni, la potestà spetta alle Regioni: è prevista la possibilità di delegare il potere regolamentare alle Regioni anche nelle materie di competenza statale. In sintesi alle Regioni spetta la competenza sulle materie proprie, su quelle ripartite e su quelle statali delegate, allo Stato spetta solo la competenza sulle materie statali non delegate.
Inoltre si conferisce rilievo al ruolo amministrativo degli enti locali in quanto i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare per tutte le discipline proprie della loro organizzazione.
La lettura di questo articolo contiene elementi fondamentali per l’interpretazione corretta del federalismo democratico: allo Stato viene riservata la competenza esclusiva su una serie di materie (politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa, moneta, leggi elettorali statali, amministrazione pubblica centrale, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, giustizia, determinazione dei livelli minimi dei servizi, norme generali sull'istruzione, previdenza, leggi elettorali di comuni e Province, dogane, pesi e misure, tutela dell'ambiente);tutto il resto sarà di competenza delle Regioni che su alcune materie saranno affiancate dallo Stato e potranno anche intervenire nel processo legislativo dell'Unione europea, quando le leggi comunitarie trattano materie di competenza regionale.
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, sia con legge della repubblica che attribuisce alle Province, Comuni e ad altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, sia con delega delle Regioni che sono titolari delle funzioni amministrative.
Quindi le funzioni amministrative spettano ai Comuni con possibilità di un diverso esercizio solo per assicurarne l’unitarietà e chiedere un intervento statale o regionale.
Questo esprime il principio di sussidarietà contenuto già nella legge n.59, c.d. Bassanini, del 15 marzo 1997: adottare decisioni al livello più vicino possibile ai cittadini e partecipazione attiva degli stessi alle attività istituzionali.
Si costituisce un reticolo compatto con riparto di compiti ed esercizi:
1. generalità di funzioni spettano ai comuni, province e comunità montane;
2. responsabilità vanno attribuite all’autorità più vicina ai cittadini;
3. favorire inserimento della famiglia, associazioni, comunità
Art. 119
L’articolo sul federalismo fiscale è stato uno tra i più modificati nelle varie fasi di lavoro della bicamerale: sembra che a questo articolo sia legata la realizzazione concreta di molti articoli contenuti nel testo in esame.
L’autonomia di spesa che riguarda sia l’entrata che la spesa di Comuni, di Province, di Città metropolitane e Regioni si attua sia attraverso risorse autonome sia mediante applicazione di tributi in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In sintesi, si parla di tributi propri degli enti e di compartecipazioni : lo Stato effettua il coordinamento dall’alto con le compartecipazioni , mentre il coordinamento tra le diverse categorie dei tributi propri degli enti si deve attuare con strumenti concordati tra i diversi livelli territoriali.
Deve verificarsi una corrispondenza integrale tra risorse e funzioni da svolgere da parte degli enti territoriali .
Lo Stato ha il compito di istituire un fondo perequativo (ma senza vincoli di destinazione) per le zone più svantaggiate e di rimuovere gli squilibri sociali ed economici, destinando risorse aggiuntive in favore di determinati enti locali.
Art. 120
Con l’articolo 120 si è introdotta una norma innovativa che prevede la sostituzione del Governo ad organi di regione, città metropolitane, province, comuni in casi specifici.
Art. 127
Il testo dell’articolo 127 riguarda il controllo reciproco tra stato e regioni sulle proprie competenze : il controllo si attua sulla parità, cioè l’accesso alla Corte avviene sia da parte dello stato contro la legge regionale, sia da parte della regione contro l’atto statale o di altra regione. Scompare il controllo preventivo di merito.(E’ importante attuare modifiche a riguardo!!!)
Viene inoltre profondamente modificato il controllo di legittimità costituzionale, cioè la possibilità del governo di impugnare una legge regionale che ecceda ,a suo giudizio, la competenza della regione.
La novità è che il ricorso in esame avviene su una legge già pubblicata.
Art. 132
L’articolo 132 riguarda il referendum, ossia la richiesta di approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o ….: sembra prevedere un referendum svolto a livello infraregionale