STATUTO
ART. 1 – DEFINIZIONE
E’ costituita, ai sensi dell’Art. 49 della Costituzione e dell’Art. 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione denominata
“DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA”
(d’ora innanzi denominata “Partito”).
Essa ha il fine di attuare un programma politico di ispirazione cristiana, liberale, repubblicana e socialista secondo le grandi tradizioni ideali e politiche dell’Europa democratica.
Il partito sarà rappresentato dai seguenti simboli:
1) “Cerchio con fondo bianco contenente sullo sfondo una palma, con le foglie di colore verde ed il tronco di colore marrone con tricolore ondulato. All’esterno del cerchio, racchiusa da una circonferenza di colore blu la scritta, in rosso su fondo bianco, “CAMPANIA” nella semicirconferenza inferiore. Nella semicirconferenza superiore, su fondo blu, 15 stelle di colore giallo e sotto le stelle la scritta “DEMOCRAZIA FEDERALISTA” di colore bianco.
2) “Cerchio con fondo bianco contenente sullo sfondo una palma, con le foglie di colore verde ed il tronco di colore marrone con tricolore ondulato. All’esterno del cerchio, racchiusa da una circonferenza di colore blu la scritta, in rosso su fondo bianco, “AVELLINO E PROVINCIA” nella semicirconferenza inferiore. Nella semicirconferenza superiore, su fondo blu, 15 stelle di colore giallo e sotto le stelle la scritta “DEMOCRAZIA FEDERALISTA” di colore bianco.
3) “Cerchio con fondo bianco contenente sullo sfondo una palma, con le foglie di colore verde ed il tronco di colore marrone con tricolore ondulato. All’esterno del cerchio, racchiusa da una circonferenza di colore blu la scritta, in rosso su fondo bianco, “BENEVENTO E PROVINCIA” nella semicirconferenza inferiore. Nella semicirconferenza superiore, su fondo blu, 15 stelle di colore giallo e sotto le stelle la scritta “DEMOCRAZIA FEDERALISTA” di colore bianco.
4) “Cerchio con fondo bianco contenente sullo sfondo una palma, con le foglie di colore verde ed il tronco di colore marrone con tricolore ondulato. All’esterno del cerchio, racchiusa da una circonferenza di colore blu la scritta, in rosso su fondo bianco, “CASERTA E PROVINCIA” nella semicirconferenza inferiore. Nella semicirconferenza superiore, su fondo blu, 15 stelle di colore giallo e sotto le stelle la scritta “DEMOCRAZIA FEDERALISTA” di colore bianco.
5) “Cerchio con fondo bianco contenente sullo sfondo una palma, con le foglie di colore verde ed il tronco di colore marrone con tricolore ondulato. All’esterno del cerchio, racchiusa da una circonferenza di colore blu la scritta, in rosso su fondo bianco, “NAPOLI E PROVINCIA” nella semicirconferenza inferiore. Nella semicirconferenza superiore, su fondo blu, 15 stelle di colore giallo e sotto le stelle la scritta “DEMOCRAZIA FEDERALISTA” di colore bianco.
6) “Cerchio con fondo bianco contenente sullo sfondo una palma, con le foglie di colore verde ed il tronco di colore marrone con tricolore ondulato. All’esterno del cerchio, racchiusa da una circonferenza di colore blu la scritta, in rosso su fondo bianco, “SALERNO E PROVINCIA” nella semicirconferenza inferiore. Nella semicirconferenza superiore, su fondo blu, 15 stelle di colore giallo e sotto le stelle la scritta “DEMOCRAZIA FEDERALISTA” di colore bianco.
Il Partito ha spiccato carattere regionalista, federalista ed europeo e persegue la piena affermazione dei valori democratici e costituzionali in Italia.
Per il perseguimento del suo scopo il partito potrà promuovere iniziative culturali, editoriali e propagandistiche, presentare liste ed indicare candidati in tutte le elezioni previste dall'ordinamento giuridico italiano.
ART. 2 – SEDE
Il Partito ha sede legale in Salerno al Viale Wagner Lotto 13 scala a int. 1, e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o Comune del territorio Italiano ed anche all’estero.
ART. 3 – REQUISITI
Possono essere soci tutti i cittadini Italiani e stranieri che possiedono un’età maggiore di anni 16 (sedici).
Le domande di iscrizione devono essere presentate al Comitato Regionale e /o alle sedi Provinciali-Comunali qualora costituite; esse saranno esaminate dagli Organi Regionali e Provinciali-Comunali. Con l’iscrizione al Partito i soci aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
ART. 4 – DOVERI DEI SOCI
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statuari e deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità del Partito ed in particolare ogni socio è tenuto a:
* partecipare attivamente alla vita del Partito;
* svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
* tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
* concorrere con i propri mezzi a sostenere l’attività del Partito;
* tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all’elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 2 mesi.
ART. 6 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del Partito:
- l’Assemblea Campana;
- il Consiglio Campano ;
- la Direzione Campana;
- il Segretario Politico;
- il Presidente;
- l’Ufficio Politico;
- la Giunta esecutiva;
- il Segretario amministrativo; -
- i Comitati Provinciali;
- il Collegio Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 7 – ASSEMBLEA
All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purchè in regola con il pagamento delle quote associative. L’Assemblea viene convocata, su proposta del Segretario politico, dal Consiglio Campano, che stabilisce il luogo, la data, l’ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere dell’Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni. Può essere altresì convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei soci.
L’Assemblea elegge il Presidente, il Segretario Politico, i membri elettivi nel Consiglio Campano ed il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea, altresì, esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi del Partito.
ART. 8 – CONSIGLIO CAMPANO
Il Consiglio Campano è l’organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico del Partito secondo le linee guida indicate dall’Assemblea. Esso è composto da 50 membri eletti dall’Assemblea, il Presidente, il Segretario Politico, i Segretari Provinciali, i Parlamentari Nazionali ed Europei in carica, i Consiglieri regionali in carica. Il Presidente presiede i lavori. Le delibere del Consiglio Campano sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio Campano competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.
In particolare il Consiglio Campano:
* delibera sul programma politico del Partito;
* nomina il Segretario amministrativo;
* approva il bilancio preventivo e consuntivo del Partito;
* elegge da 20 a 40 membri della Direzione;
* approva su delega dell’Assemblea le modifiche statutarie;
* convoca l’Assemblea approvandone il regolamento;
* nomina i revisori dei conti per la verifica del bilancio annuale;
* nomina i probiviri;
* può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purchè compatibili con il presente Statuto;
* può autorizzare le strutture territoriali provinciali ad utilizzare i relativi simboli con la denominazione della Provincia nelle competizioni elettorali amministrative;.
* può costituire Circoli, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, semprechè conformi al presente Statuto.
ART. 9 – LA DIREZIONE
1. E’ l’organo collegiale a cui compete la conduzione politica del Partito secondo la linea decisa dall’Assemblea Campana e definita dal Consiglio Campano.
2. Ne fanno parte, con voto deliberativo:
a. il Segretario Politico, che la convoca e la presiede;
b. il Presidente;
c. i componenti eletti dal Consiglio Campano;
d. i Capigruppo parlamentari e Regionali;
e. il Segretario amministrativo;
f. i Segretari politici dei Comitati Provinciali;
g. i Segretari dei movimenti giovanili, femminile ed anziani
3. Partecipano inoltre ai lavori della Direzione:
a. i membri del Governo ed i componenti degli Uffici di Presidenza del Parlamento nazionale ed europeo, se soci;
b. i componenti la Giunta esecutiva.
4. La Direzione:
a. sovrintende all’attività del Partito;
b. approva l’operato della Delegazione per la soluzione delle crisi istituzionali;
c. approva gli Statuti dei comitati provinciali;
d. emana le norme per il tesseramento;
e. sceglie i candidati da presentare alle competizioni elettorali;
ART. 10 – IL SEGRETARIO POLITICO
1. Il Segretario Politico, eletto dall’Assemblea Campana ha la rappresentanza politica del Partito. Attua la linea politica decisa dall’Assemblea Campana, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio Campano.
2. In particolare il Segretario Politico:
a. convoca e presiede la Direzione;
b. dirige e coordina l’attività del Partito, nomina due o più Vicesegretari, i Dirigenti degli Uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti organi, interviene sull’organizzazione della struttura periferica;
c. gestisce la denominazione ed i simboli del Partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali
ART. 11 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Campana. Egli presiede il Consiglio Campano.
2. Il Presidente d’intesa con il Segretario: convoca il Consiglio Campano e ne definisce l’ordine del giorno.
ART. 12 – L’UFFICIO POLITICO
1. E’ costituito dal Segretario politico, che lo convoca e lo presiede, dal Presidente, dai Capigruppo parlamentari, dai rappresentanti nel Governo e da altri 6 membri designati dal Segretario Politico.
2. L’Ufficio coadiuva il Segretario ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. L’Ufficio può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico.
ART. 13 – LA GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta è preposta al coordinamento organizzativo delle attività degli uffici della struttura regionale del Partito.
2. E’ composta: dal Segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente, dal Segretario amministrativo, dal Segretario organizzativo e dai dirigenti degli Uffici Campani.
ART. 14 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
1. Il Segretario amministrativo è eletto dal Consiglio Campano. Ha la legale Rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio ed è responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente capo al livello centrale dell’organizzazione del Partito, in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi.
2. Il Segretario amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere, sulla base delle Deliberazioni degli Organi competenti, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. E’ altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge nonché a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali l’apertura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Segretario amministrativo è coadiuvato da un Comitato di garanti, composto da tre membri non parlamentari eletti dal Consiglio Campano. Il Comitato dei garanti, che elegge al suo interno il Presidente, assiste il Segretario Amministrativo:
a. per la redazione del bilancio preventivo annuale, da sottoporre all’approvazione della Direzione campana entro il mese di gennaio di ogni anno;
b. per la verifica della corrispondenza delle spese al preventivo approvato e per l’eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari;
c. per la redazione della relazione al Consiglio campano, da allegare al bilancio consuntivo annuale;
d. per ogni questione di natura finanziaria concernente il rapporto tra gli organi centrali e gli organi regionali e provinciali.
ART. 15 – COMITATI PROVINCIALI
I Comitati Provinciali hanno la titolarità e la responsabilità della linea politica del Partito nella provincia nel rispetto delle norme del presente Statuto e degli indirizzi definiti dal Consiglio Campano.
L’organizzazione e la gestione amministrativa dei Comitati provinciali è disciplinata dal presente Statuto; dovranno quanto meno essere previsti un Presidente, un Segretario politico ed un Segretario Amministrativo.
Nell’ambito dei Comitati provinciali sono costituiti Comitati Comunali nei quali sono previste le funzioni di Presidente, Segretario Politico e Segretario amministrativo. La rappresentanza politica del Partito è in ogni caso affidata al Segretario politico.
ART. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Un revisore effettivo ed un supplente devono essere scelti nel registro dei revisori contabili.
I membri effettivi eleggono all’interno del Collegio il Presidente, dandone Comunicazione alla Direzione regionale del Partito.
2) I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3) Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione del Partito e vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle leggi.
4) Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell’attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.
5) Il Collegio dei Revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione.
6) Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione, perché quest’ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.
ART. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio Campano di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Partito.
Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del Partito.
Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.
Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei Probiviri.
La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.
La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.
Il Segretario politico può sospendere dal Partito deferendoli al Collegio dei Probiviri i soci che arrechino danni gravi all’immagine del Partito con atti lesivi delle leggi dello Statuto e dei regolamenti interni.
Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
ART. 18 – ORGANI LOCALI
Il partito è soggetto politico federalista anche sul piano territoriale, organizzato a livello delle comunità di autogoverno con strutture democratiche autonome sotto il profilo politico, programmatico, finanziario e giuridico, nell’ambito delle finalità generali e degli indirizzi programmatici e delle decisioni politiche di carattere generale adottate dagli organi Regionali.
ART. 19 – IL BILANCIO
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Segretario Amministrativo Campano è tenuto a sottoporre all’approvazione del Consiglio Campano, con opportuno anticipo sulle scadenze di legge, il Bilancio Consuntivo annuale delle attività del Partito.
ART. 20 – PROVENTI
Le entrate del Partito sono:
* le quote di iscrizioni dei soci;
* contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
* i proventi delle Feste e delle Manifestazioni del Partito;
* i contributi di legge;
* ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.
ART. 21 – SEZIONI ESTERE
Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Partito.
Il Consiglio Campano provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Partito in base ad apposito regolamento.
ART. 22 – ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI
Il Consiglio Campano su proposta del Segretario politico può deliberare l’adesione e/o federazione del Partito ad altre associazioni o organizzazioni nazionali, internazionali o regionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Partito.
ART. 23 – MODIFICHE STATUTARIE
Le norme del presente Statuto possono essere modificate per i primi 5 anni dai soci fondatori, negli anni successivi dall’Assemblea Campana a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea può delegare al Consiglio Campano la modifica dello Statuto indicando i principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.
ART. 24 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se esistenti, le norme vigenti in materia.